Il datore risarcisce se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al dipendente
Un dipendente viene risarcito dal datore di lavoro se quest’ultimo non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitargli il danno.
Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno derivato al lavoratore attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche. In caso contrario è tenuto a risarcire il proprio dipendente. A decretarlo la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17668/18 che ha condannato il datore a risarcire il lavoratore per danno biologico, dopo aver messo in evidenza la mancanza della prova liberatoria da parte della società datrice di lavoro.
Nella fattispecie la dipendente di un’azienda di Bologna aveva fatto causa alla propria società datrice di lavoro, lamentando di aver subito una serie di infortuni connessi all’attività che svolgeva durante l’orario lavorativo e chiedeva che le venissero risarciti danni biologici e morali. Il Tribunale di Bologna aveva accolto parzialmente il ricorso della signora e condannato la società datrice di lavoro al risarcimento biologico, escludendo quello morale. L’azienda ha quindi fatto ricorso in Cassazione, ma quest’ultima ha confermato la sentenza.
La Cassazione, in particolare, ha fatto riferimento alla “Responsabilità contrattuale” dell’azienda, che è tenuta ad adottare opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
Lo Studio Legale di Verona CTSA Tommasini, è esperto di Diritto del Lavoro e può sostenervi in difesa diritto del lavoratore, aiutandovi a chiedere risarcimento danni biologici, patrimoniali e morali.
Di seguito uno stralcio della sentenza n. 17668/18 della Corte di Cassazione:
“[…] la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estendibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa per la salute, come nella fattispecie, a causa della necessità di movimentare manualmente carichi di 30/40 Kg per volta, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
Al riguardo, è altresì da sottolineare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente “ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attività produttiva – anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma, Cost.) – è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. Da ciò consegue che la concezione “patrimonialistica” dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa -; momenti tutti che “costituiscono il centro di gravità del sistema”, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, nonché le disposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel D. Lg.vo n. 626/94 – attuativo, come è noto, di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa – ed altresì l’art. 2087 c.c. che, imponendo la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce “nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione “di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio.[…]”