Minore affidato ai servizi sociali fino a quando i genitori non finiscono la terapia per superare i conflitti
Fino a quando i genitori non finiscono la terapia per superare i conflitti, il minore resta affidato ai servizi sociali.
Il minore può essere temporaneamente affidato ai servizi sociali in attesa che i genitori portino a compimento il percorso psicoterapeutico per risolvere i conflitti tra loro. A deciderlo la Corte di Cassazione che, con sentenza numero 21688/18, ha respinto il ricorso della mamma del bambino: quando i contrasti aumentano il Comune si prendere cura dei piccoli.
La Corte di Appello di Catania, nel febbraio 2016, decideva per l’affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Riposto. Per mantenere il benessere del piccolo, i genitori erano stati invitati ad intraprendere un percorso individuale ed un percorso di mediazione familiare per risolvere i contrasti che sarebbero potuti sorgere nella gestione degli incontri padre-figlio.
Era stato quindi affidato ai Servizi Sociali l’incarico di sostenere il minore, valutarne le condizioni psico-fisiche e accertare lo stato del rapporto fra i due genitori in previsione di una loro comparizione davanti al Tribunale nell’aprile dello stesso anno.
La madre del minore ha presentato ricorso sostenendo l’abnormità della decisione presa dal Tribunale e contestato la limitazione della sua responsabilità genitoriale derivata dall’affidamento del figlio ai Servizi Sociali. Inoltre, la donna ha riconosciuto l’idoneità del padre ad incontrare il figlio senza aver però intrapreso un serio percorso psico-terapeutico con esso.
La Corte di Appello, e conseguentemente la Corte di Cassazione, hanno respinto il ricorso della signora evidenziando il carattere interlocutorio e temporaneo del provvedimento che ha il chiaro obiettivo di precostituire, se possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bi-genitorialità tutelando da subito, e nel miglior modo possibile, il minore.
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Di seguito un estratto della sentenza numero 21688 del 8 febbraio 2018:
“[…] Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha chiaramente evidenziato il carattere interlocutorio e temporaneo del provvedimento impugnato inteso a una completa e attenta percezione della situazione del minore e della relazione con i genitori in vista dell’adozione di un provvedimento che definisca il procedimento de potestate nel quale entrambi i genitori hanno richiesto la limitazione della responsabilità genitoriale. Il provvedimento ha inoltre la evidente finalità di precostituire, se possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bi-genitorialità tutelando da subito nel modo più penetrante il minore. Di qui le varie disposizioni intese nell’immediatezza ad attribuire ai Servizi sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e intese a far iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul rispetto reciproco nella relazione con il figlio. […]”