La donna può continuare a vedere e tenere con sé i figlio della ex perché è nell’interesse dei minori
Diritto di visita: non si tratta di un conflitto fra genitori ma della necessità di tutelare i bambini, per tale motivo la compagna può continuare a vedere i figli della ex.
Finita la relazione tra le due donne, la ex compagna avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli dell’altra che le si sono affezionati, almeno finché i bambini lo vorranno. Così ha decretato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18149 del 10 luglio 2018, pronunciandosi sul ricorso di una donna contro il provvedimento della Corte d’appello che aveva stabilito che la sua ex compagna potesse incontrare e tenere con sé i suoi figli minori un pomeriggio a settimana e due fine-settimana al mese.
La madre contestava la decisione della Corte d’appello di Palermo, che aveva così deciso facendo riferimento all’ex. art. 337-ter del Codice Civile che così riporta: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Non conta la mancanza di parentela tra la donna e i bambini, il diritto di visita acconsentito alla donna risulta essere a tutela dei bambini.
Nel settore dei rapporti familiari, spiega inoltre la Cassazione, è particolarmente sentita l’esigenza dell’adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto. In particolare, ai sensi dell’art. 333 c.c., ove la condotta di un genitore sia pregiudizievole al figlio, il giudice “secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti” che sono revocabili in qualsiasi momento.
La decisione della Corte non è però da considerarsi definitiva, in quanto i procedimenti presi considerando gli interessi dei minori possono essere revocati e reclamati in qualsiasi momento.
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Di seguito un estratto della sentenza n. 18149 della Corte di Cassazione:
“[…] Questa Corte ha già sancito, con principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che «[i] provvedimenti modificabili, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli art. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione».
Il procedimento rientra, quindi, nella giurisdizione non contenziosa, in quanto non è volto a risolvere un conflitto tra diritti del genitore e di altra persona adulta, posti su un piano paritario, bensì preordinato all’esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore, mentre, sul piano processuale, il provvedimento soggetto alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dagli articoli 333 e 336 c.c., come tale idoneo ad acquisire autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali.
Nel caso dell’art. 333 c.c., come esposto, il legislatore richiede ancora meno del mutamento delle circostanze, perché il giudice del merito possa tornare sul caso: anche riesaminando il precedente decisum. […]”