Il genitore separato non affidatario può ottenere dal liceo le copie dei compiti in classe del figlio
É diritto del genitore separato non affidatario poter prendere visione e richiedere al liceo le copie dei compiti in classe del figlio.
La scuola ha una settimana per fornire gli elaborati con le correzioni dei docenti: papà e mamma hanno diritto a conoscere le carenze del minore per aiutarlo. Non serve l’autorizzazione del giudice civile. A deciderlo la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 03361 del 12 giugno 2018, ha confermato il diritto del genitore separato non affidatario di richiedere, e ottenere, le copie dei compiti in classe del proprio figlio.
Accolta dunque la richiesta di una genitore di Roma che si era visto negare, tramite nota del dirigente scolastico, l’accesso ai compiti in classe della figlia. L’amministrazione è stata inoltre condannata a corrispondere al genitore le spese di lite.
La Corte di Cassazione ha affermato il diritto del genitore separato, sia affidatario che non, di prendere visione e aver accesso alle copie degli atti riguardanti il percorso scolastico del figlio, senza che tale diritto venga autorizzato dal Tribunale.
L’istituto scolastico aveva invece negato tale accesso, motivando la scelta facendo riferimento all’art. 8 del Regolamento di Istituto secondo il quale “Per quanto attiene all’accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione dei risultati”. Nel caso di specie, però, la richiesta non riguardava i risultati degli esami, poiché il genitore aveva domandato la copia dei soli compiti della figlia e delle relative annotazioni degli insegnanti. Non è accettabile inoltre che l’accesso ai risultati del percorso scolastico sia possibile solamente durante i colloqui genitori-insegnanti.
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Un estratto della sentenza numero 03361/18 della Corte di Cassazione:
“[…] Va affermato il diritto del genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, come ad esempio gli elaborati realizzati in classe dallo studente minore, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede id adozione di provvedimenti riguardanti i figli, laddove la qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l’altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull’educazione, sull’istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d’inserimento nella scuola dallo stesso frequentata. […]”