Niente rimborso delle spese legali ai presunti fannulloni denunciati per truffa dall’amministrazione
Il presunto fannullone denunciato per truffa dall’amministrazione non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi neppure nel caso di archiviazione o assoluzione.
A decretarlo la Corte di Cassazione che, con sentenza numero 17874/2018, ha confermato la decisione presa precedentemente dal Tribunale di Matera, dopo esser stata, per altro, sostenuta dalla Corte d’Appello di Potenza.
Nello specifico una dipendente pubblica dell’ospedale di Policoro era stata denunciata dall’ente, e poi assolta a fronte delle motivazioni dedotte, per il reato di truffa a seguito della presunta rilevazione di assenze arbitrarie. Dopo l’assoluzione il Gip aveva proceduto all’archiviazione del reato eppure Tribunale e Corte d’Appello non avevano accettato la richiesta di rimborso, da parte della dipendente, delle spese legali sostenute per la sua difesa. Difesa che si era resa necessaria a causa della denunzia da parte dell’amministrazione, essendo stata quest’ultima a portare il tribunale la lavoratrice avviando così il procedimento. Secondo la dipendente la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che l’assoluzione con formula piena avrebbe fatto venir meno qualsiasi conflitto di interessi con il proprio ente.
Sulla questione del conflitto di interessi, che preclude al dipendente pubblico la possibilità di poter richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in un procedimento penale, i giudici di legittimità hanno da tempo sostenuto che presupposto del diritto al rimborso è che la condotta non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, essendo stato il processo penale avviato in seguito alla denuncia per truffa da parte della stessa amministrazione del dipendente. Il sollecito della ricorrente di verificare come poi il conflitto di interessi sarebbe venuto meno con l’assoluzione disposta dal Gip, non ha trovato positivo apprezzamento da parte della Cassazione, la quale ha da sempre escluso questa possibilità, in quanto il conflitto d’interessi si rileva indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione.
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Di seguito un estratto della sentenza numero 17874 del 21 marzo 2018:
“[…] La ricorrente innanzitutto censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il procedimento penale per truffa si sarebbe aperto su denuncia della stessa Direzione dell’Ospedale, risultando dal provvedimento di archiviazione disposto dal GIP, in contrario, che i Carabinieri di Policoro avevano appreso delle assenze arbitrarie di numerosi dipendenti dell’Ospedale civico da fonte confidenziale. Con riferimento all’interpretazione della norma in epigrafe offerta dalla Corte d’Appello, parte ricorrente ritiene che la norme in epigrafe avrebbe lasciato lo spazio ad una verifica ex post del tipo di reato per il quale era aperto il procedimento, al fine di appurare l’assenza di un conflitto di interessi, alla cui stregua sarebbe stato possibile nominare un legale di comune gradimento. Conclude quindi che, nel caso de quo, l’assoluzione con formula piena avrebbe fatto venir meno qualsiasi conflitto di interessi tale da escludere l’applicazione dell’art. 67, e che a ciò non avrebbe fatto ostacolo neppure l’assenza dell’attivazione della procedura di comunicazione prevista dalla stessa norma. […]
[…] la Corte d’Appello ha accertato, con motivazione esente da vizi, anche attraverso il richiamo alla decisione di prime cure, come nel caso in esame non sussistesse il presupposto per la scelta di un legale di comune gradimento, a norma dell’art. 67, co. 1 del d.P.R. n.270/1987, essendo stato il processo penale avviato in seguito alla denuncia per truffa da parte della struttura ospedaliera di appartenenza dell’appellante. Ha, quindi, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che presupposto del diritto di rimborso è che la condotta non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. […]
[…] per quanto riguarda, poi, la pretesa di operare una verifica ex post della sussistenza del predetto conflitto d’interesse, in dipendenza dall’esito del processo penale, tale possibilità appare esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale si è assestata sull’assunto secondo cui, nel valutare il diritto alle spese legali sostenute dal dipendente, il conflitto d’interessi rileva indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. […]”