Non compie reato il padre che tiene con sé il minore per tre giorni in cui doveva stare con la ex

Il padre o la madre che tiene con sé il minore per tre giorni in cui doveva stare con l’altro genitore, non compie reato di sottrazione di minore.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che aveva visto un padre sanzionato per avere tenuto con sé il figlio per tre giorni, giorni durante i quali il minore avrebbe dovuto stare con la madre. Era l’11 aprile 2014 e la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione presa dal Tribunale di Macerata, aveva confermato la condanna per il reato di sottrazione di minore (disciplinato dall’art. 574 del Codice Penale).

Secondo la ricostruzione dei fatti il padre si era recato a casa della ex compagna, nella quale vive anche il figlio, per prelevare dei capi di abbigliamento. All’interno dell’appartamento i due hanno litigato poiché l’uomo voleva portare con sé il figlio nonostante la madre non fosse d’accordo. Nonostante la discussione il padre ha prelevato comunque il bambino e l’ha riportato alla madre soltanto tre giorni dopo.

Il genitore ha fatto ricorso in Cassazione in quanto, durante la precedente sentenza, non erano stati, a suo dire, prese in considerazione in modo adeguato le circostanze dell’accaduto. Infatti i giorni della settimana da trascorrere col figlio erano stati decisi solo tramite accordo informale fra i genitori e non dal tribunale. Inoltre perché venga accertato il reato di cui all’art 574, risulta necessario che vi sia una “globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro genitore”. Tale eventualità pare non essere accaduta, soprattutto in virtù del fatto che il bambino era stato portato in un luogo poco distante dalla abitazione della madre e che non le era stato in alcun modo impedito l’esercizio della potestà genitoriale.

Per quanto riguarda l’art. 574 e il reato di sottrazione di minore, nel caso in cui entrambi i soggetti siano titolari della potestà genitoriale è importante distinguere tra condotte che altro non sono che manifestazioni legittime dell’esercizio della propria potestà e condotte che invece hanno la finalità di contrastare il diritto dell’altro genitore.

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Di seguito un’estratto della Sentenza di Cassazione n. 34456/18:

“[…] l’illecito penale previsto dall’art. 574 cod. pen. non deve essere incentrato sulla tutela della potestà parentale intesa in senso statico, ovvero riconnessa al prestigio ed alle prerogative afferenti alla figura del genitore, dovendo invece essere parametrato alla nozione di responsabilità genitoriale, a sua volta funzionale – come si è detto – alla realizzazione degli interessi del minore, oltre che all’adempimento degli obblighi che gravano sul genitore stesso. […]

[…] La condotta del genitore – oltre ad impedire all’altro, per un arco temporale rilevante, l’esercizio delle varie manifestazioni della responsabilità genitoriale, estromettendolo dalle scelte fondamentali riguardanti l’esistenza del figlio – deve peraltro essere tale da determinare un improvviso stravolgimento del normale contesto di vita in cui il minore si trovava inserito. […]”

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