Rapporti economici nella separazione

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.

SOLDI VERSATI ALLA EX PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA IN VISTA DEL MATRIMONIO – RESTITUZIONE – LIMITI.

L’ex non ha diritto alla restituzione dei soldi dati per la ristrutturazione della casa in vista del futuro matrimonio che poi salta. Infatti, si tratta di un’obbligazione naturale legata alla famiglia di fatto.

FIGLI – SPESE STRAORDINARIE – PER STUDI FUORI SEDE – ACCORDO PREVENTIVO – NECESSITÀ – SUSSISTE.
Il genitore che ha pagato le spese universitarie per far frequentare ai figli l’università fuori sede, tasse e affitti, non ha diritto al rimborso dall’ex se non erano state preventivamente concordate.
SOLDI VERSATI DAL SUOCERO PER COPRIRE IL MUTUO DELLA CASA DELLA FIGLIA – RIPETIZIONE DELLA QUOTA DEL GENERO – SUSSISTE.

L’ex genero è tenuto a restituire al suocero i soldi che ha speso per estinguere il mutuo per salvare la casa di famiglia. Infatti, il genitore non può coprire la quota spettante all’allora marito della figlia.

FIGLI – MANTENIMENTO – RESTITUZIONE DAL MOMENTO DELLA CELATA INDIPENDENZA ECONOMICA – SUSSISTE.

Il mantenimento versato ai figli che lavorano dev’essere restituito fin dalla domanda cautelare. E l’indipendenza economica dei ragazzi può essere accertata con le indagini della Guardia di finanza avviate dopo la testimonianza di amici e parenti.

SEPARAZIONE CONSENSUALE – ACCORDO RAGGIUNTO DAI CONIUGI IMPEGNO A TRASFERIRE IMMOBILI – CONTRATTO A CONTENUTO OBBLIGATORIO – ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA – OBBLIGO DI TRASFERIRE L’IMMOBILE – SUSSISTE

In tema di separazione consensuale, l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede solo il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’articolo 2932 Cc, a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni.

L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare.

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